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Sez. 5, Sentenza n. 27369 del 06/12/2013 (Rv. 629502 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | Anagrafe unica delle ONLUS - Organizzazioni iscritte prima del 3 ottobre 2003 - Regime transitorio di cui all'art. 6, comma 4, del d.m. n. 266 del 2003 - Parere preventivo dell'Agenzia delle ONLUS - Obbligo generalizzato - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629502-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI

In materia di ONLUS, il regime transitorio dettato dall'art. 6, comma 4, del d.m. 18 luglio 2003, n. 266, per le organizzazioni iscritte alla relativa anagrafe anteriormente alla data del 3 ottobre 2003, di sua entrata in vigore, impone la preventiva richiesta del parere dell'Agenzia delle ONLUS, ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione ivi disciplinato, nel solo caso in cui i soggetti, benché sollecitati a farlo, non abbiano integrato l'originaria comunicazione di cui all'art. 2 del d.m. 19 gennaio 1998, sicché non occorre il parere - coerentemente con quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del d.m. n. 266 cit. che lo impone nel solo caso in cui, successivamente all'iscrizione, siano venuti meno uno o più dei requisiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - quando l'ente abbia integrato la comunicazione ma sia emerso, in sede di controllo, l'inesistenza originaria dei requisiti stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, DM Finanze 19/01/1998 art. 2, DM Finanze 18/07/2003 num. 266 art. 5 com. 2, DM Finanze 18/07/2003 num. 266 art. 5 com. 5, DM Finanze 18/07/2003 num. 266 art. 6 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)