Sez. 3, Sentenza n. 638 del 30/01/1990 (Rv. 465072 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DELLA ACCESSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DELLA ACCESSIONE.*
Quando il contratto è dichiarato nullo, esso non può venire assunto a base della regolamentazione degli spostamenti di ricchezza sorti dall'esecuzione del rapporto e se questi si presentano nella Forma di una piantagione o costruzione fatta da una parte, con materiali propri, sul terreno di un'altra, deve farsi capo alla disciplina dell'accessione per regolare i rapporti tra le stesse parti. Tuttavia, anche nel quadro dell'applicazione dell'art. 936 cod. civ., si deve tener conto di quanto è stato già ricevuto da chi ha eseguito la piantagione o l'opera e che, per effetto della nullità del contratto, egli sarebbe tenuto a restituire. (V 5116/86, mass n 447746, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)