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Sez. L, Sentenza n. 1182 del 16/02/1984 (Rv. 433321 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - ESAME DI NUOVI TESTIMONI (INDICATI NEL CORSO DELLA DEPOSIZIONE) - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE, ANCHE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433321-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - ESAME DI NUOVI TESTIMONI (INDICATI NEL CORSO DELLA DEPOSIZIONE) - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE, ANCHE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*

L'Esercizio da parte del giudice del potere di assumere nuovi testi a norma dell'art. 257 cod. proc. civ. presuppone la valutazione dell'opportunità e della possibilità di integrare le risultanze istruttorie con tali ulteriori mezzi, secondo un apprezzamento discrezionale che si sottrae al Sindacato di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione. (V 3889/75, mass n 378148).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)