Sez. L, Sentenza n. 2285 del 04/03/1987 (Rv. 451495 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MEZZI ISTRUTTORI AVENTI IL MEDESIMO OGGETTO DELLE PROVE GIÀ AMMESSE ED ESPLETATE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DI NUOVI TESTI EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MEZZI ISTRUTTORI AVENTI IL MEDESIMO OGGETTO DELLE PROVE GIÀ AMMESSE ED ESPLETATE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DI NUOVI TESTI EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ IN CASSAZIONE.*
Anche nel rito del lavoro trova applicazione il principio della unicità e dell'infrazionabilità della prova quale sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. nel giudizio d'appello nel rito ordinario e confermato, nel rito speciale, dall'art. 437 cod. proc. civ.; pertanto non è consentito, in Sede di gravame, sopperire alle lacune di una prova, già ammessa ed espletata in primo grado, mediante deduzione di ulteriori mezzi istruttori aventi il medesimo oggetto di quest'ultima, salvo sempre l'Esercizio da parte del giudice del potere di assumere nuovi testi a norma dell'art. 437 cod. proc. civ. secondo un apprezzamento discrezionale dell'opportunità e della possibilità di integrare la prova, apprezzamento che si sottrae al Sindacato di legittimità anche sotto il profilo del difetto di motivazione. (V 1182/84, mass n 433321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)