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Sez. 3, Sentenza n. 46456 del 17/02/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 271309 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Depenalizzazione - Applicabilità di sanzione amministrativa per fatti antecedenti alla depenalizzazione - Questioni di illegittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016 in riferimento agli articoli 76 e 77 Cost. - Rilevanza nel giudizio penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271309-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, sono irrilevanti le questioni di illegittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016 (che prevedono - a seguito della depenalizzazione del reato nell'ipotesi di omissione non eccedente il limite complessivo di 10.000 euro all'anno - la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'eventuale applicazione delle sanzioni anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo) in riferimento agli articoli 76 e 77 Cost., per eccesso di delega e violazione del principio di irretroattività della sanzione amministrativa, poiché, trattandosi di questioni strettamente connesse all'irrogazione della sanzione di competenza dell'autorità amministrativa, cui quella giudiziaria penale ha l'obbligo di trasmettere gli atti, possono essere sollevate solo nel giudizio civile avente ad oggetto l'applicazione della sanzione medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/09/1983 num. 483, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 76, Costituzione art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)