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Sez. 3, Sentenza n. 14370 del 16/01/2018 Cc. (dep. 28/03/2018) Rv. 273290 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Depenalizzazione - Violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 - Revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Interesse ad impugnare - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273290-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali - a seguito della depenalizzazione del reato nell'ipotesi di omissione non eccedente il limite complessivo di 10.000 euro all'anno - non è configurabile in capo all'imputato alcun interesse ad impugnare la statuizione con la quale il giudice dell'esecuzione, una volta provveduto alla revoca della sentenza di condanna per violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 9 del citato decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)