Sez. 1, Sentenza n. 503 del 20/01/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 210767 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE | Sospensione del procedimento - Eccezionalità - Casi - Tassatività.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE
La sospensione del procedimento è un mezzo eccezionale cui il giudice, secondo i casi, deve o può far ricorso solo quando la legge espressamente lo prevede e cioè solo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale, ovvero dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa. In ogni altro caso, il giudice penale è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, pur con efficacia non vincolante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 472, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 472, Costituzione art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)