Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 25/03/1976 (Rv. 379748 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI APPELLO DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE DEL FALLITO NEI CONFRONTI DELLA CURATELA - CREDITORE INTERVENUTO VOLONTARIAMENTE ED APPELLANTE PER LE SOLE SPESE GIUDIZIALI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI APPELLO DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE DEL FALLITO NEI CONFRONTI DELLA CURATELA - CREDITORE INTERVENUTO VOLONTARIAMENTE ED APPELLANTE PER LE SOLE SPESE GIUDIZIALI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Qualora l'imprenditore insolvente, che sia stato d'ufficio dichiarato fallito, ricorra per Cassazione, nei soli confronti della curatela, avverso la sentenza di secondo grado che abbia rigettato la sua opposizione contro la dichiarazione di fallimento, il creditore, che sia intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, al fine di far valere la nullita della dichiarazione di fallimento per difetto di Competenza territoriale, e, quindi, a seguito di pronuncia di inammissibilita del suo intervento e di conseguente condanna alle spese, si sia doluto in appello solo del subito Onere delle spese, non assume, nel giudizio di Cassazione, ne la veste di litisconsorte necessario, in quanto il curatore del fallimento e il solo legittimato a contraddire alla domanda del fallito, ne la veste di parte di causa inscindibile o dipendente, in quanto la decisione sulla causa di opposizione non risulta in alcun modo collegata all'indicata pronuncia sulle spese. In tale situazione, pertanto, non ricorre ipotesi di integrazione del contraddittorio nei confronti di detto creditore, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, ma solo di notificazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art 332 cod proc civ, sempre che non sia trascorso, nei confronti del creditore medesimo, il termine per impugnare. (V 1850/73, mass n 364860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)