Sez. 3, Sentenza n. 1850 del 26/06/1973 (Rv. 364860 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI E CAUSE TRA LORO DIPENDENTI - RISPETTIVA NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI E CAUSE TRA LORO DIPENDENTI - RISPETTIVA NOZIONE.*
Per l'applicazione dell'art 331 cod proc civ (integrazione del contraddittorio in Sede di gravame) e necessario che si versi in una ipotesi di causa inscindibile o dipendente. Ricorre l'ipotesi di causa inscindibile in Sede di gravame, oltre che nei casi di litisconsorzio necessario, quando, importando la decisione l'accertamento, la Costituzione, la modificazione o l'Estinzione di una situazione giuridica unica - che non puo, cioe, sussistere nei confronti di alcuni soggetti interessati e non sussistere nei confronti di altri - la sentenza sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti. Ricorre, invece, l'ipotesi di cause tra loro dipendenti quando piu cause distinte, riunite in un unico processo, o per la natura delle situazioni giuridiche controverse (dipendenza di ordine sostanziale) o per effetto delle domande rispettivamente proposte dalle parti (dipendenza di carattere formale) debbono restare Unite anche in Sede di gravame, in quanto la decisione dell'una si estende logicamente e necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile, per il carattere di pregiudizialita che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. In particolare, poi, la inscindibilita della causa puo essere determinata da ragioni di ordine processuale, anche quando la parte sia stata chiamata in causa, nel giudizio di merito, iussu iudicis. (Conf 2211/72, mass n 359501).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)