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Sez. 2, Sentenza n. 5267 del 02/12/1981 Ud. (dep. 27/05/1982) Rv. 158229 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158229-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di ricettazione, la coscienza dell'agente in ordine alla provenienza delittuosa delle cose ricevute può desumersi dagli elementi considerati dall'art. 712 cod. pen., quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da determinare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e, secondo la comune esperienza, la certezza che non si possa trattare di cose legittimamente possedute da chi le detiene e le offre. (Conf mass n 156862; (Conf mass n 155089; (Conf mass n 153926; (Conf mass n 153445, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)