Sez. 2, Sentenza n. 5284 del 11/12/1981 Ud. (dep. 27/05/1982) Rv. 153926 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELL'OGGETTO DEL REATO - DESUMIBILITÀ DAGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN..*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELL'OGGETTO DEL REATO - DESUMIBILITÀ DAGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN..*
La conoscenza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, può desumersi anche dagli elementi indicati dall'art. 712 cod. pen. allorché i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di buon senso il convincimento, basato sulla più comune esperienza, che le cose ricevute o acquistate non potevano essere possedute legittimamente da chi le deteneva e offriva. (Conf mass n 149145; (Conf mass n 143674).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)