Sez. L, Sentenza n. 8797 del 12/08/1991 (Rv. 473503 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto | Violazione dei regolamenti dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato - Inammissibilità - Fattispecie in tema di inapplicabilità del trattamento economico per i medici aiuto cosiddetti effettivi ai medici aiuto cosiddetti provvisori all stregua del regolamento del 1968.
Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto
Con riguardo alle disposizioni dei regolamenti dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato approvati con i decreti ministeriali n. 3685 del 1968 e n. 7343 del 1974, atteso il carattere amministrativo di tali atti, non è denunciabile con ricorso per Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., essendo l'interpretazione delle predette disposizioni, ad opera del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso che ai medici-aiuto, cosiddetti provvisori, di cui alla categoria sub c) dell'art. 5 del regolamento del 1968 fosse applicabile lo stesso trattamento economico previsto per i medici-aiuto di cui alle categorie sub a) e b), cosiddetti effettivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Minist. Trasporti 08/04/1968 num. 3685, Decr. Minist. Trasporti 19/06/1974 num. 7343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)