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Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996 (Rv. 495353 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Valutazione di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495353-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione di un atto amministrativo - non a carattere normativo - da parte del giudice di merito costituisce una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, applicabili, entro il limite della compatibilità, anche agli atti amministrativi, ovvero per vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)