Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996 (Rv. 495353 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Valutazione di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di un atto amministrativo - non a carattere normativo - da parte del giudice di merito costituisce una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità , salvo che per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, applicabili, entro il limite della compatibilità , anche agli atti amministrativi, ovvero per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)