Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 02/03/2011 (Rv. 616938 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata previsata dall'art. 53, comma, 2 legge n. 413 del 1991 - Fattispecie relative all'imposta principale di successione - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 53, comma 2 della l. n. 413 del 1991, nel prevedere un meccanismo di definizione agevolata delle situazioni e pendenze in materia di imposte indirette, non può ritenersi limitato, in base alla chiara lettera della legge, alle sole controversie di valutazioni o a quelle relative alle questioni estimative (e quindi alle sole fattispecie connesse all'imposta complementare) ed è, quindi, applicabile anche alle fattispecie relative alla liquidazione dell'imposta principale di successione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)