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Sez. 5, Sentenza n. 24978 del 25/11/2005 (Rv. 585829 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Ambito applicativo - Controversie relative all'imposta principale di successione - Inapplicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585829-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nell'includere tra le controversie di cui è ammessa la definizione agevolata quelle relative all'imposta sulle successioni, disciplina al comma primo la definizione delle controversie in materia di valutazione, al comma quinto la definizione delle "altre controversie" relative all'applicazione dell'imposta, ed al comma sesto quella delle controversie relative a violazioni formali; in assenza di ulteriori specificazioni, non possono quindi escludersi dall'ambito applicativo di tale disposizione le vertenze relative all'imposta principale di successione, e dev'essere disattesa la diversa interpretazione fornita dalla circolare ministeriale n. 74 dell'11 marzo 1995, non costituendo quest'ultima una fonte di diritto, ma un mero atto interno dell'Amministrazione finanziaria, la quale non gode di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, e si trova, di fronte alle norme tributarie, su un piano di parità rispetto al contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)