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Sez. L, Sentenza n. 7020 del 27/11/1986 (Rv. 449100 - 01)

TRENTINO ALTO ADIGE - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - INTEGRATIVA FACOLTATIVA - PREVIDENZA SOCIALE - IN GENERE - POTESTÀ DI CIASCUNA DELLE PROVINCE DELLA REGIONE - LIMITI - NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO DELLE LEGGI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO N. 7 DEL 1956 E N. 3 DEL 1981 - INTERPRETAZIONE - QUALIFICAZIONE DI UNA IMPRESA COME ARTIGIANA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449100-01

TRENTINO ALTO ADIGE - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - INTEGRATIVA FACOLTATIVA - PREVIDENZA SOCIALE - IN GENERE - POTESTÀ DI CIASCUNA DELLE PROVINCE DELLA REGIONE - LIMITI - NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO DELLE LEGGI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO N. 7 DEL 1956 E N. 3 DEL 1981 - INTERPRETAZIONE - QUALIFICAZIONE DI UNA IMPRESA COME ARTIGIANA - CRITERI.*

Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 e quindi trasfuso nel d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, la potestà di ciascuna delle province della regione di emanare norme legislative anche in materia di artigianato deve esercitarsi "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello stato e col rispetto... Delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". E quindi in consonanza all'art. 38, penultimo comma, cost. Che riserva alla legislazione statale la disciplina della previdenza e dell'assistenza sociale anche per quanto concerne l'individuazione dei requisiti soggettivi per la Costituzione del rapporto giuridico previdenziale, restando, ai sensi dell'art. 6 del citato d.P.R., alla regione la facoltà di emanare norme legislative, allo scopo d'integrare quelle statali, nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali. Pertanto la normativa dettata in materia di artigianato dalle leggi della provincia di Bolzano n. 7 del 1956 e n. 3 del 1981 deve essere interpretata nel senso (idoneo a farne escludere l'illegittimità costituzionale) che tale normativa, sebbene non contempli la Rilevanza del numero dei dipendenti ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, non incida tuttavia sui presupposti stabiliti dalla legislazione statale per la Costituzione del rapporto giuridico previdenziale dell'artigiano e non escluda, in particolare, l'operatività, anche nell'ambito della provincia di Bolzano, del requisito numerico (non oltre dieci dipendenti) stabilito dall'art. 2, lett. A), della legge (statale) 25 luglio 1956 n. 860. (V 59/66, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge Cost. 26/02/1948 num. 5, Legge Reg. Bolzano 26/06/1956 num. 7 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, DPR 31/08/1972 num. 670 art. 4 CORTE COST., DPR 31/08/1972 num. 670 art. 6, Legge Reg. Bolzano 16/02/1981 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)