diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4630 del 06/11/1989 (Rv. 464067 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - IMPRESE ARTIGIANE ESERCENTI AUTOSERVIZI DI LINEA EXTRAURBANI IN CONCESSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - DISCIPLINA EX ART. 4 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE ED OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE DI MENO DI VENTISEI DIPENDENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464067-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - IMPRESE ARTIGIANE ESERCENTI AUTOSERVIZI DI LINEA EXTRAURBANI IN CONCESSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - DISCIPLINA EX ART. 4 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE ED OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE DI MENO DI VENTISEI DIPENDENTI - IRRILEVANZA.*

Le imprese artigiane che prestino servizi di trasporto e quelle esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione sono soggette rispettivamente alle leggi n. 860 del 1956 e n. 1054 del 1960, senza alcuna possibilità di collisione delle discipline apprestate da queste due distinte fonti e, pertanto, le imprese della seconda specie, anche se iscritte all'albo di quelle artigiane ed anche se occupano meno di ventisei dipendenti, essendo comunque tenute, in forza dell'art. 2 della citata legge n. 1054, ad applicare a costoro il medesimo trattamento economico e normativo previsto per il settore industriale di riferimento della loro attività, sono obbligate, ai fini della tutela previdenziale del proprio personale, alla contribuzione dovuta ex art. 4 lettera b) della legge 29 ottobre 1971 n. 889 al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non già a quella prevista per il settore artigiano. (V 7020/86, mass n 449100; (V 192/86, mass n 443833; (V 5788/78, mass n 395603).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 2, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)