Sez. L, Sentenza n. 5211 del 10/09/1980 (Rv. 409040 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA SUGLI INTERESSI LEGALI RELATIVI ALLA SOMMA LIQUIDATA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA SUGLI INTERESSI LEGALI RELATIVI ALLA SOMMA LIQUIDATA - ESCLUSIONE.*
Il maggior danno per la svalutazione monetaria di cui all'art 429 comma terzo, cod proc civ va computato solo sul capitale e non anche sui relativi interessi legali, con la conseguenza che alla liquidazione sugli interessi dei vari crediti di lavoro, una volta che non sia stata calcolata dal giudice dalla data di maturazione di questi ultimi e sulle frazioni di capitale via via rivalutate, non puo aggiungersi un'ulteriore liquidazione di interessi dalla domanda al saldo, in difetto di una richiesta esplicita a norma dell'art 1283 cod civ. infatti gli interessi spettano sull'unitario titolo che comprende tanto l'importo base del credito di lavoro rivendicato con la domanda quanto la relativa maggiorazione per la rivalutazione fissata dalla legge. (Conf 2368/79, mass n 398685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)