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Sez. L, Sentenza n. 2368 del 24/04/1979 (Rv. 398685 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI LEGALI - RAPPORTO RECIPROCO - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398685-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI LEGALI - RAPPORTO RECIPROCO - CALCOLO - CRITERI.*

Il maggior danno per la diminuzione di valore del credito ex art 429, comma terzo, cod proc civ (nuovo testo) costituisce un incremento funzionalmente diverso rispetto alla prestazione accessoria, periodica e proporzionale che si aggiunge al capitale per effetto del decorso del tempo, secondo l'aliquota commisurata al tasso legale. Di guisa che, da un lato, la rivalutazione va computata solo sul credito e non anche sui relativi interessi legali e, dall'altro lato, alla liquidazione sugli interessi dei vari crediti di lavoro, una volta che non sia stata calcolata dal giudice dalla data di maturazione di questi ultimi e sulle frazioni di capitale via via rivalutate, non puo aggiungersi un'ulteriore liquidazione di interessi dalla domanda al saldo, in difetto di una richiesta esplicita a norma dell'art 1283 cod civ. infatti gli interessi spettano sull'unitario titolo che comprende tanto l'importo base del credito di lavoro rivendicato con la domanda quanto la relativa maggiorazione per la rivalutazione fissata dalla legge. (V 5212/78, mass n 394969; (V 2652/78, mass n 392011; (V 3790/78, mass n 393333).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)