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Sez. 1 - , Sentenza n. 2026 del 25/09/2019 Cc. (dep. 20/01/2020) Rv. 280752 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis ord. pen. - Decreto di proroga - Impugnazione - Successivo decreto di integrazione della sola motivazione - Conseguenze sulla predetta impugnazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280752-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema ordinamento penitenziario, qualora a seguito dell'adozione di un decreto di proroga del regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis ord. pen., ne sia adottato un altro - di identico tenore precettivo - volto ad ampliare con nuovi elementi di valutazione la motivazione del precedente, il detenuto che avverso quest'ultimo abbia già ritualmente proposto reclamo, pur non dovendo impugnare autonomamente il decreto integrativo, è, comunque, gravato dall'onere di estendere, eventualmente con la proposizione di motivi aggiunti, l'impugnazione originariamente proposta anche al decreto integrativo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto esclusivamente avverso il primo provvedimento di proroga, rilevando che l'omessa estensione dell'impugnazione aveva determinato il consolidamento del provvedimento di proroga, la cui giustificazione era affidata ad un apparato argomentativo non contestato ed idoneo a supportare la decisione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)