Sez. 1 - , Sentenza n. 36815 del 27/10/2020 Cc. (dep. 21/12/2020) Rv. 280274 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Proroga del regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis ord. pen. - Successivo decreto di integrazione della sola motivazione - Possibilità - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. non può essere integrato da uno successivo con cui la medesima Autorità, scaduto il termine di efficacia del provvedimento impositivo o di una sua eventuale proroga già disposta, ampli la motivazione del decreto precedente - senza modificarne la parte dispositiva - con nuovi elementi di fatto o nuove considerazioni giuridiche; ne consegue che il destinatario del provvedimento non ha l'onere di impugnare anche il decreto integrativo e tale mancata contestazione non può essere ritenuta quale causa di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo che il medesimo abbia ritualmente presentato avverso il primo decreto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)