Sez. 1, Sentenza n. 18683 del 09/07/2024 (Rv. 671673-02)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE | Registrazione di un segno come marchio - Collegamento territoriale inesistente - Induzione in errore del pubblico - Invalidità - Fondamento - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE
È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto).
Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)