Sez. 1, Ordinanza n. 10350 del 17/04/2024 (Rv. 671088-01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE | Prodotti agricoli e alimentari - Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette - Condotta evocativa vietata - Limiti - Termini non geografici - Utilizzabilità - Fondamento - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE
In tema di protezione dell'indicazione geografica di provenienza dei prodotti protetti da privative industriali, l'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. UE n. 1151 del 2012, essendo finalizzato a tutelare l'origine geografica del prodotto, vieta le condotte evocative che, comunque, ad essa facciano riferimento, non estendendosi all'utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni, sui quali non è consentito un monopolio da parte del soggetto registrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto coperto dalla protezione del citato art. 13 solo il termine geografico Modena, non estendendosi alle parole aceto, balsamico
e aceto balsamico, in quanto generiche e prive di elementi evocativi dell'IGP dell'Aceto Balsamico di Modena, oggetto di protezione).
Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/11/2012 num. 1151 art. 13 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)