Sez. 2, Sentenza n. 3524 del 27/10/1969 (Rv. 343685 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ALTERAZIONE DELLO SCOLO DELLE ACQUE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ALTERAZIONE DELLO SCOLO DELLE ACQUE.*
Il giudice incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto, perche non compreso, neppure implicitamente e virtualmente, nella domanda dedotta e non anche quando pone a fondamento della sua decisione una norma giuridica non invocata. (nella specie, essendo stata chiesta la condanna del proprietario del fondo sovrastante al risarcimento dei danni cagionati al proprietario del fondo sottostante, per avere modificato la precedente situazione dei luoghi e l'originario sistema di deflusso, i giudici di merito avevano rilevato che era stato non solo alterato artificialmente lo scolo delle acque - che costituisce, se avviene naturalmente, un limite posto al diritto del proprietario del fondo inferiore - ma anche costituita una servitu in relazione al deflusso delle acque luride e che, pertanto, il comportamento del proprietario del fondo sovrastante violava l'art. 913 cod civ. il SC ha ritenuto che, cosi facendo, i detti giudici non avevano mutato gli elementi costitutivi della Azione ed ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)