Sez. 3, Sentenza n. 6112 del 12/05/2000 (Rv. 536455 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Lamentata erronea interpretazione d'una clausola contrattuale - Trascrizione della stessa nel corpo del ricorso - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel giudizio di cassazione il ricorrente, il quale deduca la erronea valutazione od applicazione, da parte del giudice di merito, di una clausola contrattuale, ha l'onere di riprodurre nel ricorso, a pena d'inammissibilità, il testo della clausola in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)