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Sez. 3, Sentenza n. 6112 del 12/05/2000 (Rv. 536455 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Lamentata erronea interpretazione d'una clausola contrattuale - Trascrizione della stessa nel corpo del ricorso - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536455-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Nel giudizio di cassazione il ricorrente, il quale deduca la erronea valutazione od applicazione, da parte del giudice di merito, di una clausola contrattuale, ha l'onere di riprodurre nel ricorso, a pena d'inammissibilità, il testo della clausola in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)