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Sez. 3, Sentenza n. 802 del 29/01/1999 (Rv. 522753 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione relativa ad una clausola contrattuale asseritamente non valutata - Trascrizione della relativa clausola - Necessità.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522753-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente in Cassazione che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto presente alcune clausole del contratto intercorso tra le parti, per il principio della "autosufficienza" del ricorso per cassazione, ha l'onere trascrivere le clausole di tale contratto trascurate dal giudice di merito, il cui esame avrebbe condotto ad una diversa conclusione della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)