Sez. 3, Sentenza n. 802 del 29/01/1999 (Rv. 522753 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione relativa ad una clausola contrattuale asseritamente non valutata - Trascrizione della relativa clausola - Necessità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente in Cassazione che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto presente alcune clausole del contratto intercorso tra le parti, per il principio della "autosufficienza" del ricorso per cassazione, ha l'onere trascrivere le clausole di tale contratto trascurate dal giudice di merito, il cui esame avrebbe condotto ad una diversa conclusione della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)