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Sez. L, Sentenza n. 3441 del 20/06/1979 (Rv. 399856 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO, PRESSO IL DOMICILIO ELETTO - IDONEITA.*
Stato
decisa il 1979-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399856-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO, PRESSO IL DOMICILIO ELETTO - IDONEITA.*

Ove la parte, nel conferire la procura al difensore, abbia contestualmente eletto domicilio presso la cancelleria del giudice adito, si deve ritenere che l'elezione di domicilio, nonostante la formale attribuzione al firmatario della procura, si riferisce alla parte, concettualmente comprensiva del soggetto del diritto fatto valere e del suo rappresentante, che, non solo ha sottoscritto l'atto nel suo complesso e ampio contenuto, ma ha anche autenticato la sottoscrizione del delegante. Pertanto, la sentenza di primo grado che sia stata ritualmente notificata al procuratore costituito presso tale domicilio eletto, ai sensi del combinato disposto degli artt 285 e 170, comma primo, cod proc civ e idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dagli artt 325 e 326 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)