Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 13/12/1991 Cc. (dep. 21/01/1992) Rv. 188958 - 01
Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - In genere | Termini di venti giorni stabiliti dai commi terzo e quinto dell'art. 601 cod.proc.pen. - Applicabilità anche al procedimento camerale regolato dall'art. 599 cod.proc.pen. - Ragioni.
Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - In genere
L'art. 601 cod.proc.pen., che regola gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere generale, sia per la sua collocazione nell'ambito della disciplina processuale dell'appello, sia per il suo contenuto, rivolto a preordinare lo svolgimento del giudizio tanto con le forme del pubblico dibattimento quanto con le forme camerali. Ne deriva che i termini dilatori di venti giorni stabiliti per la comparizione in giudizio e per l'avviso ai difensori dai commi terzo e quinto del detto art. 601 si applicano anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo idoneo a rendere applicabili anche a tale procedimento i più brevi termini fissati nell'art. 127 cod. proc.pen. il rinvio alle "forme previste" da tale norma, operato dal surricordato art. 599.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)