Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15859 del 25/06/2013 (Rv. 626975 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Diritto alla retrocessione dei beni espropriati - Insorgenza - Impossibilità di esecuzione dell'opera - Individuazione - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In materia di espropriazione, il diritto alla retrocessione del bene espropriato sorge nel momento in cui la realizzazione dell'opera, prevista nella dichiarazione di pubblica utilità, diviene giuridicamente impossibile, dovendosi ritenere che tale condizione si verifichi per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (applicabile "ratione temporis"), ovvero a causa di un mutamento nelle scelte di politica urbanistica che si sostanzino nella formale manifestazione della volontà della P.A. di non utilizzare il bene per gli scopi cui l'espropriazione era finalizzata. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla retrocessione, è sufficiente la scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)