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Sez. 1, Sentenza n. 16904 del 11/11/2003 (Rv. 568033 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Diritto - Prescrizione - Termine di decorrenza.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568033-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

Qualora la realizzazione dell'opera prevista nella dichiarazione di pubblica utilità divenga giuridicamente impossibile, vuoi per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, vuoi per effetto di un mutamento nelle scelte di politica urbanistica che si sostanzino nella formale manifestazione della volontà dell'Amministrazione Pubblica di non utilizzare il bene per gli scopi cui l'espropriazione era finalizzata (liberandolo così da ogni vincolo o destinandolo ad un'opera del tutto diversa), in un momento anteriore all'emanazione del decreto di esproprio, il termine di prescrizione (decennale) del relativo diritto alla retrocessione totale, ai sensi dell'art. 63 della richiamata legge n. 2359 del 1865, deve farsi decorrere dal giorno dell'emanazione anzidetta, atteso che, in forza della norma generale contenuta nell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che, del resto, la sopra indicata retrocessione presuppone un valido ed efficace decreto di espropriazione, attribuendo al proprietario dell'immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosi "ex post", un diritto potestativo di "riacquisto" del bene, il cui esercizio, lungi dal dare luogo alla caducazione del precedente acquisto coattivo risolvendo la relativa espropriazione, ne postula la perdurante operatività, non eliminandone gli effetti, ma producendone di nuovi e parzialmente contrari, ovvero ponendo solo le condizioni per un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc".

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)