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Sez. 2, Sentenza n. 192 del 24/01/1968 (Rv. 331062 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (ORDINAMENTO POSTCORPORATIVO)IN GENERE - ADESIONE DELL'ASSOCIAZIONE INFERIORE A QUELLA SUPERIORE- SUBORDINAMENTO DELL'INTERESSE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE A QUELLO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE SUPERIORE- ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MANDATO IRREVOCABILE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331062-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (ORDINAMENTO POSTCORPORATIVO)IN GENERE - ADESIONE DELL'ASSOCIAZIONE INFERIORE A QUELLA SUPERIORE- SUBORDINAMENTO DELL'INTERESSE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE A QUELLO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE SUPERIORE- ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MANDATO IRREVOCABILE - CONSEGUENZE.*

Ove dalle norme statutarie di ciascuna associazione sindacale e dagli appositi Atti negoziali di adesione alle associazioni superiori non risulti alcuno speciale accordo che limiti il rapporto associativo a determinati effetti o che escluda la capacita negoziale e il potere di rappresentanza sindacale dell'associazione di grado superiore per alcuni particolari rapporti di lavoro, deve aver vigore la regola generale secondo la quale e da riconoscere nel mero atto di adesione dell'associazione inferiore a quella superiore incondizionatamente compiuto un comportamento inequivoco che esprime la volonta dell'associazione di grado inferiore di subordinare l'interesse della propria categoria professionale a quello dell'associazione superiore cui aderisce e di attribuire a quest'ultima il potere di rappresentarla nella contrattazione collettiva, mediante l'implicito conferimento di un mandato negoziale, che, essendo stipulato anche nell'interesse del mandatario e di altri soggetti, e irrevocabile (art.1723, secondo comma cod. civ.)(e che, quindi, vincola l'associazione inferiore e i suoi associati all'osservanza dei contratti collettivi stipulati in loro rappresentanza dall'associazione superiore, finche perdura il rapporto associativo. (nella specie, e stato ritenuto che il contratto collettivo nazionale per le aziende commerciali stipulato il 23 ottobre 1950 vincolasse anche gli appartenenti alla federazione italiana dei panificatori aderente alla Confederazione generale del commercio, nonostante che la detta federazione avesse dichiarato alla Confederazione, prima della stipulazione del contratto collettivo, che non l'avrebbe accettato).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)