Sez. 2, Sentenza n. 3407 del 24/11/1971 (Rv. 354976 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CORPORATIVI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CORPORATIVI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In forza dell'art 43 del dllt 23 novembre 1944, n 369, l'ultrattivita del contratti collettivi e delle altre norme corporative permane rispetto ai rapporti di lavoro, cui si riferiscono, quando tali rapporti non siano riconducibili sotto la disciplina dei contratti collettivi postcorporativi. L'efficacia normativa dei contratti corporativi perdura, cioe, non solo quando non sia intervenuta una nuova regolamentazione di carattere generale per gli appartenenti a determinate, contrapposte categorie di lavoratori e di datori di lavoro, che abbia modificato la precedente disciplina dei relativi rapporti di lavoro, ma anche quando tale disciplina, per la sua natura privatistica, non possa produrre alcun effetto su dati rapporti di lavoro, perche intercorrenti fra parti non aderenti alle associazioni stipulanti. (Conf 721'67, mass n 326765; 1219'66, mass n 322440). (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che il rapporto di lavoro dedotto in causa, riguardante un dipendente di una rivendita di pane e pasta alimentare, non fosse riconducibile alla disciplina del contratto collettivo nazionale per le aziende commerciali, stipulato il 23 ottobre 1950. La SC, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta tale decisionè. (V 192'68, mass n 331062).*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)