Sez. 5, Sentenza n. 19247 del 07/11/2012 (Rv. 624219 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Tassazione - Presupposti e criteri - Sentenza - Effetti - Accertamento del giudice tributario - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Il principio secondo cui quella di registro è imposta "d'atto" comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la legittimità, quale base imponibile ai fini dell'imposta di registro, del riferimento al valore della causa quale accertato dal giudice con la sentenza che aveva definito un giudizio di opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di un Fallimento, e non quale individuato nel "petitum" originario della parte opponente).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/04/1984 num. 131 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)