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Sez. 5, Sentenza n. 23243 del 27/10/2006 (Rv. 594955 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Tassazione - Presupposti e criteri - Sentenza - Effetti - Accertamento del giudice tributario - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594955-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Il principio secondo cui quella di registro è imposta "d'atto" comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (nella specie è stata confermata la legittimità, quale base imponibile ai fini dell'imposta di registro, del riferimento al valore indicato nella sentenza ex art. 2932 c.c., costitutiva del trasferimento della proprietà, previsto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso per scrittura privata e rimasto inadempiuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)