Sez. U, Ordinanza n. 1 del 03/02/1973 Cc. (dep. 23/03/1973) Rv. 123614 - 01
PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE - PROCEDIMENTI PER REATI COMUNI E MILITARI SOGGETTIVAMENTE E OGGETTIVAMENTE CONNESSI - FACOLTA DI SEPARAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE - PROCEDIMENTI PER REATI COMUNI E MILITARI SOGGETTIVAMENTE E OGGETTIVAMENTE CONNESSI - FACOLTA DI SEPARAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'art 8 della legge 23 marzo 1956, n 167, modificando l'art 264 del cpmp, ha accolto il principio consacrato nell'art 103 cost, in base al quale, in casi di procedimenti per reati comuni e militari soggettivamente e oggettivamente connessi, e consentito ordinare la separazione. Tuttavia l'Esercizio di questa facolta e limitato all'ipotesi in cui il mantenimento della procedura cumulata implichi pregiudizio sostanziale per i postulati propri della giurisdizione militare, come ad esempio la divulgazione di notizie riservate con conseguente compressione di precisi e rilevanti interessi militari. (fattispecie in cui e stata negata la separazione dei procedimenti sul presupposto che il reato di peculato militare commesso mediante il simulato pagamento di falsa fattura non abbia in se alcuna capacita lesiva di segreti militari e quindi non sconsigli il proseguimento della procedura cumulata innanzi al giudice ordinario).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 264 CORTE COST., Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)