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Sez. U, Sentenza n. 7 del 14/06/1980 Ud. (dep. 17/11/1980) Rv. 146698 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE - FURTO MILITARE - REATO OGGETTIVAMENTE MILITARE - CONSEGUENZE - OPERATIVITA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA MILITARE.*
Stato
decisa il 1980-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146698-01

REATI MILITARI - IN GENERE - FURTO MILITARE - REATO OGGETTIVAMENTE MILITARE - CONSEGUENZE - OPERATIVITA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA MILITARE.*

Il furto militare costituisce un titolo specifico di reato rispetto al titolo generico del furto comune, essendo caratterizzato dalla qualifica di militare del soggetto attivo e del soggetto passivo oltre che dal luogo militare nel quale viene commesso. Pertanto il reato in questione e reato oggettivamente militare a norma della prima parte dell'art 37 cod pen mil pace, determinando l'operativita della giurisdizione dell'autorita giudiziaria militare. (Conf: Cass pen, sez sesta, 21 febbraio 1970, in giustizia pen 1970, secondo, 881). (Conf mass n 114464; (Conf mass n 118892; (Conf mass n 123614).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)