Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 05/04/2013 (Rv. 625790 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Fallimento del debitore - Sequestro conservativo autorizzato e ritualmente trascritto su suoi beni in epoca anteriore - Giudizio di merito instaurato a seguito della predetta misura cautelare - Improseguibilità - Ragioni - Effetti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
La dichiarazione di fallimento del debitore, sui cui beni sia stato precedentemente autorizzato e ritualmente trascritto un sequestro conservativo, determina, da un lato, la improseguibilità del giudizio di merito instaurato a seguito della misura cautelare, attesa l'impossibilità di concepire, in presenza del fallimento, da cui deriva, giusta l'art. 52 legge fall., un vincolo di indisponibilità, sui beni facenti parte del compendio fallimentare, destinato ad avvantaggiare tutti i creditori, sia il vincolo di indisponibilità relativo prodotto dal sequestro sia la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa; e, dall'altro, l'assorbimento, a vantaggio di quest'ultima, del vincolo prodotto dalla misura cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2906, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)