Sez. 1, Sentenza n. 7659 del 18/08/1997 (Rv. 506829 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Sequestro - Improponibilità - Giudizio di convalida - Improseguibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
In presenza dell'art. 51 legge fall. diretto ad impedire azioni esecutive individuali dal giorno della dichiarazione di fallimento, il sequestro, in quanto determina a favore del creditore sequestrante un vincolo d'indisponibilità sui beni sequestrati in funzione strumentale dell'azione esecutiva individuale, non è neppure ipotizzabile nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito, per l'impossibilità concettuale di concepire in presenza del fallimento, che, in forza dell'art. 52 legge fall. apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia il vincolo di indisponibilità relativo sia la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa dei creditori, su beni che fanno parte del compendio fallimentare. La caducazione del sequestro conservativo per effetto della dichiarazione di fallimento rende improseguibile il giudizio di convalida.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)