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Sez. 6, Sentenza n. 30897 del 21/05/2008 Cc. (dep. 23/07/2008) Rv. 240323 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Incidente d'esecuzione - Violazione del principio di specialità - Questione già dedotta e decisa nel giudizio di cognizione - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240323-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema d'estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede d'esecuzione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha tra l'altro precisato che l'esistenza di una procedura davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto tendente alla revoca del provvedimento d'estensione dell'estradizione non può avere alcun effetto d'inibizione all'esercizio della giurisdizione italiana).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)