diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11971 del 29/11/2007 Cc. (dep. 18/03/2008) Rv. 238953 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Giudice dell'esecuzione - Violazione verificatesi nel giudizio di cognizione - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238953-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. (In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)