Sez. L, Sentenza n. 11370 del 17/06/2004 (Rv. 573710 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Controversie ex art. 409 cod.proc.civ. - Onorari di avvocato per l'assistenza all'udienza di trattazione - Spettanza - Configurabilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
L'avvocato che abbia prestato la sua attività di patrocinio In un processo al quale si applichi il rito del lavoro ha diritto alla liquidazione degli onorari previsti alla voce n.15 della tabella A (onorari di avvocato) per l'assistenza all'udienza di trattazione, in quanto - se è vero che di regola vi è un'unica udienza di discussione - all'interno di essa si compiono tutte le attività che, nel processo ordinario di cognizione, si svolgono nella prima udienza di trattazione e in quelle successive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)