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Sez. 2, Sentenza n. 3831 del 16/01/1986 Ud. (dep. 17/05/1986) Rv. 172724 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATE - VALUTAZIONE - CRITERIO - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172724-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATE - VALUTAZIONE - CRITERIO - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di ricettazione lieve, la entità del fatto deve essere desunta solo da elementi di carattere oggettivo, quali le modalità concrete dell'Azione compiuta, la natura della cosa ricettata ed il suo valore. La valutazione globale di questi elementi deve poter condurre ad un giudizio di "particolare" tenuità del fatto e tale giudizio, ove sia immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in Sede di legittimità. (contra mass n 171056; (contra mass n 169694; (contra mass n 168638; (contra mass n 164829).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)