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Sez. L, Sentenza n. 3680 del 13/04/1987 (Rv. 452614 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - ADOZIONE DI UN CRITERIO DIVERSO DA QUELLO LEGALE - AVERE DOGLIANZE SU TALE ADOZIONE - INSUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452614-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - ADOZIONE DI UN CRITERIO DIVERSO DA QUELLO LEGALE - AVERE DOGLIANZE SU TALE ADOZIONE - INSUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - FATTISPECIE.*

In tema di Determinazione del maggior danno da svalutazione monetaria, il ricorrente non può dolersi genericamente dell'adozione, da parte del giudice del merito, di un criterio di rivalutazione diverso da quello legale, essendo, invece, suo Onere dimostrare che il sistema di calcolo applicato in concreto abbia portato ad un risultato contrastante con quello che si sarebbe ottenuto con l'applicazione degli indici di cui all'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ.. (nella specie, la C.S. ha annullato la decisione dei giudici del merito per avere omesso di valutare l'idoneità probatoria degli elementi già acquisiti per l'erroneo rilievo della mancata prova del lamentato pregiudizio.) (Conf 3414/84, mass n 435431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)