Sez. 1 - , Sentenza n. 17817 del 11/03/2021 Cc. (dep. 07/05/2021) Rv. 281280 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Domanda di sottoposizione al controllo giudiziario - Rigetto - Appello - Omessa allegazione del piano di risanamento - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, l'omessa allegazione del piano di risanamento al ricorso in appello proposto avverso la decisione di rigetto della domanda di sottoposizione al controllo giudiziario, richiesto ai sensi dell'art. 34-bis d.P.R. 6 settembre 2011, n. 159, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, attesa la tassatività delle cause di inammissibilità previste dall'art. 591 cod. proc. pen., applicabile al procedimento di prevenzione in virtù del richiamo contenuto all'art. 10, comma 4, del citato d.P.R.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)