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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17092 del 15/06/2023 (Rv. 668023 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo in continuità aziendale – Componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale – Rilevanza – Eventuale modificazione di una parte dell’attività produttiva – Ininfluenza.
Stato
decisa il 2023-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668023-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del successivo trasferimento cui l'azienda in esercizio dev'essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all'applicazione del regime ex art. 186-bis l.fall. l'eventuale intervenuta modificazione di una parte dell'attività produttiva.

Legge Falliment. art. 186 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)