Sez. 1, Sentenza n. 16156 del 22/12/2000 (Rv. 542882 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria di pagamenti di crediti liquidi ed esigibili - Art. 67, comma secondo, legge fall. - Individuazione e declaratoria d'inefficacia dell'atto costituente il titolo del pagamento - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma secondo, legge fall. consente la revocatoria di pagamenti di crediti liquidi ed esigibili, effettuati nel periodo sospetto, sempre che il curatore provi la "scientia decotionis", a prescindere dall'individuazione e dichiarazione d'inefficacia dell'atto o degli atti ai quali il pagamento consegue, posto che il pagamento è di per sè idoneo ad incidere sulla "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)