Sez. 1, Sentenza n. 6882 del 23/07/1997 (Rv. 506192 - 01)
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Cessione di credito e mandato irrevocabile all'incasso - Distinzione - Fallimento - Revocatoria fallimentare - Atti solutori conseguiti all'esecuzione del mandato irrevocabile all'incasso - Revocabilità - Carattere autonomo.
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)
La cessione del credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferito anche nell'interesse del mandatario, ancorché utilizzabili per finalità solutorie o di garanzia impropria sono figure distinte, posto che la prima produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto, mentre con il mandato del tipo indicato viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante. La stessa funzione di garanzia impropria è perseguibile nelle due ipotesi con modalità diverse. Nella cessione del credito, la funzione di garanzia si pone come clausola limitativa e risolutoria della cessione stessa una volta che l'entità del riscosso soddisfi l'entità del debito; nel mandato irrevocabile all'incasso la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo in previsione della possibilità solutoria al momento dell'incasso. Conseguentemente, in tema di revocatoria ex art. 67, secondo comma legge fall., non integrando il mandato irrevocabile all'incasso una cessione di credito con funzione di garanzia, indipendentemente dalla revocabilità o meno del mandato stesso, sono autonomamente revocabili gli atti solutori conseguiti all'esecuzione del mandato (in un caso in cui la banca, in base ad un mandato irrevocabile all'incasso aveva riscosso un credito IVA e riversato la somma sul conto bancario dell'imprenditore successivamente fallito, che presentava uno scoperto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)