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Sez. 5, Sentenza n. 2879 del 06/02/2009 (Rv. 606463 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Indennità "ex" art. 19 CCNL 31 ottobre 1989 per i dirigenti delle aziende industriali - Assoggettabilità all'IRPEF - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606463-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l' art. 3, comma 3, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 esclude dalla base imponibile le indennità di fine rapporto e quella "ex" art. 19 CCNL 31 ottobre 1989 per i dirigenti di aziende industriali, qualora derivino da attività lavorativa prestata all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, senza che abbia rilevanza alcuna la residenza o meno in Italia del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3 lett. C, Contr. Coll. 03/10/1989 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)