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Sez. 5, Sentenza n. 26438 del 04/11/2008 (Rv. 605138 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | In genere - Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Indennità ex art. 19 CCNL 31 ottobre 1989 per i dirigenti delle aziende industriali - Assoggettabilità all'IRPEF - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605138-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Alla stregua del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 3, comma 3, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (applicabile, nella specie, "ratione temporis"), l'indennità di fine rapporto e l'indennità ex art. 19 CCNL 31 ottobre 1989 per i dirigenti di aziende industriali, ove percepite da lavoratori dipendenti non residenti in Italia, sono soggette all'imposta sul reddito qualora discendano da un rapporto di lavoro dipendente il cui reddito è prodotto nel territorio dello Stato italiano (che ne esercita la potestà impositiva), con la conseguenza che, qualora tali indennità derivino da attività lavorativa prestata all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, costituiscono "redditi derivanti" da tale rapporto, esclusi, per espresso disposto dell'art. 3 citato, dalla base imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3 lett. C, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 914 art. 5, Contr. Coll. 31/12/1989 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)