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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2672 del 22/02/2012 (Rv. 621300 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Concordato omologato prima del d.lgs. n. 169 del 2007 - Risoluzione promossa dopo la modifica dell'art. 137 legge fall. - Disciplina applicabile - Nuove disposizioni - Fondamento - Conseguenze - Procedibilità anche d'ufficio - Esclusione - Rilievo d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621300-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

La dichiarazione di risoluzione del concordato fallimentare, che sia stato omologato anteriormente alla modifica dell'art.137 legge fall., quale introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2008, è assoggettata alle nuove disposizioni, in quanto l'art.22 del cit. d.lgs., per il quale la novella si applica alle procedure di concordato fallimentare aperte dopo la sua entrata in vigore, va inteso siccome riferito al procedimento che viene definito con il provvedimento di omologazione e non anche all'autonoma fase della risoluzione, per la quale dunque vige l'ordinario principio del "tempus regit actum"; ne consegue che la relativa iniziativa può essere assunta solo da un creditore e non d'ufficio da parte del tribunale. (Principio affermato dalla S.C. che, affermando l'illegittimità della dichiarazione di risoluzione del concordato fallimentare, per carenza di legittimazione del curatore, ha formulato tale rilievo d'ufficio, avendo l'impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado precluso la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione "ad causam").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)